Responsabile per la Fattura Elettronica: DONATO OLIVERIO (G.C. n.22 del 13/03/2015)
Ufficio Destinatario della Fattura Elettronica: Uff_eFatturaPA
Codice Univoco Ufficio assegnato da IPA: UFU209
Indirizzo PEC: protocollo.comune.lungro@asmepec.it
Indirizzo del Comune di Lungro: Piazzale dei Salinari n.6, 87010 - Lungro (CS)
Partita IVA del Comune di Lungro: 00430420786
Codice Fiscale del Comune di Lungro: 83001310784
Telefono Referente: 0981943988
Fax Referente: 0981947197
Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parta della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare obbligatoriamente:
-il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
-il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico.
Si segnala, infine, la necessità di indicare l'oggetto della fornitura e l'IBAN e allegare, altresì, la fattura in formato PDF.
L'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, tutta la Pubblica Amministrazione, locale e centrale potrà accettare solo fatture in formato elettronico.
La fattura cartacea non potrà essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento.
Le regole ed i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono indicati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013.
Al fine di adempiere all'obbligo di legge è necessario che ciascuna Amministrazione attivi un percorso di adeguamento alle disposizioni normative che prevede alcuni passaggi principali:
§ Nomina di un referente per la fatturazione elettronica: rappresenta il punto di contatto nei confronti delle Istituzioni che coordinano il progetto di adozione della fattura elettronica, in primis l’Agenzia per l’Italia digitale, l’IFEL, l’Agenzia delle entrate. La scelta di tale figura all’interno della propria Amministrazione è a totale discrezione dell'Ente.
§ Individuazione e registrazione su IPA degli uffici destinatari di fattura elettronica: l'Amministrazione, dopo aver individuato uno o più uffici incaricati della ricezione della fattura elettronica, è tenuta a registrare tali uffici nell'Indice della pubblica amministrazione (IPA), associando a ciascun ufficio individuato il "servizio di fatturazione elettronica".
Riguardo questo ultimo punto si sottolinea che, secondo quanto stabilito della Circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per tutte le Amministrazioni presenti nell'IPA è reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica cosiddetto "Centrale", riconoscibile dalla denominazione "Uff_eFatturaPA". Tale ufficio, che è stato generato in automatico, permetterà all’Amministrazione di ricevere la fattura elettronica all’indirizzo di PEC registrato come indirizzo PEC principale dell’Ente.
L’Ufficio “Centrale” di fatturazione elettronica potrà essere utilizzato dai fornitori per l'invio della fattura elettronica nei seguenti casi:
§ mancata comunicazione da parte dell’Ente del codice ufficio destinatario di fattura elettronica;
§ impossibilità di individuare su IPA sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso l'Ufficio destinatario della fattura.
E’ facoltà dell'Amministrazione decidere di utilizzare l'Ufficio “Centrale” di fatturazione elettronica come unico ufficio di ricezione delle fatture dell’Ente.
In tal caso, l'Amministrazione potrà completare e modificare su IPA le informazioni del Servizio di fatturazione elettronica utilizzando le normali procedure di creazione e aggiornamento (ad esempio sarà possibile modificare il "canale di trasmissione" sul quale l’Ente riceve la fattura sostituendo la PEC dell’ente con una PEC dedicata alla fattura elettronica).
L’Amministrazione è inoltre tenuta ai sensi di quanto disposto dal DM 3 aprile 2013 n. 55 a effettuare le seguenti attività:
§ Comunicazione ai fornitori: l'Amministrazione deve comunicare ai propri fornitori i Codici Ufficio di fatturazione elettronica. Qualora l’Amministrazione scelga di dotarsi di più di un Ufficio di fatturazione elettronica dovrà comunicare al fornitore i riferimenti dei contratti per i quali il fornitore è tenuto ad utilizzare ciascun Codice Ufficio.
§ Integrazione dei sistemi: l'Amministrazione provvede ad adeguare i propri sistemi assicurando buona integrazione del sistema di fatturazione con i sistemi di gestione locali (in particolare protocollo e contabilità). Questa attività permetterà all’Amministrazione di cogliere le opportunità di semplificazione gestionale consentite dalla fatturazione elettronica.
Le modalità di registrazione e gestione degli Uffici e dei servizi di fatturazione elettronica, nonché le modalità di comunicazione ai fornitori dei Codici Ufficio sopra sinteticamente presentate sono dettagliatamente riportate nelle "Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica” previste dall’allegato D al DM 3 aprile 2013 n. 55 e pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it.